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DECRETO IMPIANTISTICA 2008

Nel momento in cui pubblichiamo nel sito Axel, rinnovato, notizie già pubblicate precedentemente e che riteniamo ancora attuali, rilevanti e interessanti, annotiamo che relativamente a questo decreto, è stata stralciata con recente provvedimento unicamente la parte che riguarda  l’obbligo di presentazione della documentazione in sede di voltura dell’immobile.
Per chi ritenesse che il decreto sia stato abolito, sollecitiamo a non commettere questo errore, in quanto tutti gli altri disposti rimangono validi, in vigore e forieri di sanzioni e risvolti negativi se non seguiti.
Si riporta qui l’articolo, pubblicato ancora in Marzo di quest’anno, per le parti che sono tutt’oggi il riferimento per ogni tipo di impiantistica.

In relazione alle disposizioni entrate in vigore il 27 marzo 2008 relative alle attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici e previste dal Decreto Ministeriale n. 37/08, riteniamo opportuno analizzare di seguito alcune delle novità che riguardano in pieno anche l’installazione degli impianti d’allarme.
Ripeto, per chi non ne avesse compreso la portata, che il DM 37/08 abroga la 46/90 e tutti i disposti successivi in relazione alla esecuzione e alla produzione di documentazione relativa a tutti gli impianti (nuovi o in aggiunta) di qualsiasi dimensione in tutte le tipologie di edificio.
In estrema sintesi, alla luce dei pochi salienti punti sotto riportati, leggo che se un impianto (sia elettrico che di automazione, anche aggiunto successivamente) non è stato fatto con i criteri previsti, da un operatore abilitato, con redazione di progetto, deposito dello stesso in comune e emissione del certificato di conformità non si può ottenere l’agibilità dello stabile.
Qui di seguito alcuni dei punti salienti del decreto.
Va da sé che il decreto stesso contiene molto altro e non è questa la sede per una disamina giurisprudenziale della cosa.
La nostra è solamente una sollecitazione a non sottovalutare le novità restrittive e di maggior impatto (sia di esecuzione che economico) sugli installatori e sulla committenza.
Il nuovo Regolamento, che si applica nel caso in cui si debbano effettuare nuove installazioni o interventi di manutenzione straordinaria agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, a partire dal punto di consegna della fornitura, in sintesi stabilisce:
Obblighi del proprietario dell’immobile

Il proprietario dell’immobile deve:
– Affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate (l’elenco delle categorie e dei requisiti è identico a quello della 46/90, oggi abrogata)
– Adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza degli impianti e previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate;
(omissis)
– Conservare la documentazione amministrativa e tecnica (dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza), nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, la deve consegnare all’avente causa (acquirente).
N.B. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile (ad es. l’inquilino).

Obbligo di progetto

Quando deve essere redatto il progetto.
Il progetto deve essere sempre redatto da persona qualificata nel caso in cui venga effettuato l’attività di installazione, trasformazione o ampliamento dell’impianto stesso.

Chi deve redigere il progetto
Il progetto deve essere predisposto:
– da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, per le relative tipologie di impianti (elenco – vedi decreto)
– dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, per tutti gli altri tipi di impianti non rientranti nei limiti dimensionali di cui sopra (ovvero soggetti alla progettazione da parte di un professionista iscritto agli albi professionali).

Cosa deve contenere il progetto
Il progetto deve contenere almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso (ecc. omissis)

Cosa se ne fa del progetto
Il progetto deve essere depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto entro 30 giorni.

Certificato di agibilità
Il certificato di agibilità viene rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Altresì il proprietario dell’immobile è tenuto non solo a far eseguire gli impianti nei termini sopra descritti, ma altresì ha l’obbligo di conservazione della documentazione tecnica relativa e di effettuare la manutenzione e il controllo periodico.